Art. 6.
(Competenze regionali e mezzi di finanziamento).

      1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni effettivamente svolte dalle regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, le spese connesse alle attività che le regioni a statuto ordinario attualmente svolgono sono classificate nelle seguenti categorie:

          a) spese riconducibili allo svolgimento di attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

          b) spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fondamentali, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, esercitate dai comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, delle funzioni esercitate dalle città metropolitane;

          c) spese connesse all'esercizio di funzioni concernenti le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni, ad eccezione di quelle riconducibili alle disposizioni delle lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117;

          d) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 4.

 

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      2. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera a), sono determinati nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.
      3. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera b), sono calcolati sulla base di indicatori di fabbisogno finanziario associati alle funzioni effettivamente esercitate e a parametri di efficienza e di appropriatezza che incorporino anche incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la prestazione dei servizi in forma associata.
      4. Nella determinazione della somma destinata al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale si tiene conto dell'esigenza di garantire un livello adeguato di servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard.
      5. Le aliquote e le basi imponibili uniformi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione e delle compartecipazioni regionali al gettito dell'IRPEF e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché le quote specifiche del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, sono determinate in modo da garantire che in ciascuna regione, alle condizioni così determinate, risultino integralmente finanziate le spese di cui al comma 1, lettere a) e b).